Art. 1.
(Obbligo del segreto).

      1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e ogni altro atto presupposto sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».